Sì all’azione revocatoria se l’atto del datore mette a rischio il TFR

La Corte di Cassazione con sentenza 524 del 11 gennaio 2023 ha statuito che il  lavoratore dipendente è sicuramente legittimato a proporre l’azione finalizzata alla revoca ordinaria dell’atto di disposizione patrimoniale con il quale il datore di lavoro, debitore della somma fino a quel momento maturata a titolo di TFR, pregiudica le relative ragioni.

Parimenti, in caso di fallimento del datore, il curatore può agire per far revocare l’atto di disposizione compiuto dal debitore poi fallito laddove alleghi e dimostri che la pretesa al trattamento di fine rapporto di uno o più dipendenti dello stesso, se e nella misura in cui sia effettivamente maturata in epoca anteriore all’atto impugnato, venga pregiudicata dal suo compimento.

La corte ha accolto le ragioni del curatore fallimentare di una Spa a cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di revoca dell’atto con il quale la società in bonis aveva venduto ad altra Spa alcuni immobili di sua proprietà.

Il Fallimento si era opposto alla decisione di merito censurando l’operato della Corte d’appello laddove, nella decisione impugnata, aveva ritenuto che i crediti indicati nel fallimento come pregiudicati dall’atto di vendita fossero sorti in epoca successiva allo stesso, vale a dire a seguito alla cessazione del contratto di lavoro.

Secondo gli Ermellini, quella cui era giunta la Corte d’appello era una conclusione giuridicamente errata.

Il credito al trattamento di fine rapporto – si legge nella sentenza della Seconda sezione civile della Cassazione – se, in effetti, risulta esigibile solo con la cessazione del rapporto di lavoro, matura, tuttavia, con il progressivo svolgimento del rapporto medesimo.

La pretesa creditoria avente ad oggetto il suo pagamento, quindi, ancorché inesigibile fino alla formale cessazione del rapporto, sorge, in capo al lavoratore dipendente, in ragione della quota maturata man mano che il rapporto si svolge.

II TFR, infatti, costituisce a tutti gli effetti l’oggetto di un diritto di credito certo e liquido del quale il dipendente consegue la titolarità già nel corso del rapporto di lavoro subordinato sebbene la sua esigibilità sia subordinata alla cessazione del rapporto stesso.

Nella vicenda esaminata, dunque, i crediti maturati in capo ai dipendenti della società fallita dovevano ritenersi giuridicamente sorti alla data della vendita impugnata.

Da qui l’accoglimento, con rinvio, del ricorso della curatela.