Dirigente disattende le direttive aziendali? Licenziamento non ingiustificato

La Corte di Cassazione con ordinanza 88 del 3 gennaio 2023 ha statuito come  giustificato il licenziamento impartito al dirigente di banca, con funzione di responsabile della direzione rischio e gestione crediti, per non aver operato in linea con le direttive aziendali e con il ruolo ricoperto.

La contestazione disciplinare, nella specie, aveva preso le mosse da un rapporto ispettivo della Banca d’Italia, contenente gravi rilievi riconducibili, secondo la società, alla responsabilità del dirigente, e da successive verifiche interne ed aziendali.

Nel dettaglio, erano risultati provati ed idonei a giustificare il licenziamento gli addebiti relativi all’applicazione di nuove regole di accodamento senza preventiva validazione, disattendendo le direttive aziendali che imponevano di attendere l’autorizzazione del nuovo amministratore delegato, con ricadute in termini di aumento del costo del rischio, nonché all’organizzazione di una riunione del Comitato credito senza convocare l’AD.

Secondo la Corte d’appello, si trattava di condotte “inappropriate” rispetto al ruolo dirigenziale attribuito all’interessato ed idonee a fondare la decisione, non arbitraria né pretestuosa, del datore di lavoro di porre fine al rapporto, tenuto conto dei rilevanti compiti strategici del dirigente.

Le stesse condotte, tuttavia, non erano tali da integrare gli estremi della giusta causa e non giustificavano, pertanto, il licenziamento senza preavviso.

Il dirigente si era rivolto alla Suprema corte per impugnare la decisione di merito, avanzando motivi connessi all’accertamento e valutazione dei fatti oggetto dell’addebito.

Nella loro decisione, gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte d’appello aveva ritenuto che le violazioni contestate, pur non integrando una giusta causa di recesso, mettessero comunque in crisi la fiducia sul futuro corretto adempimento del ruolo dirigenziale attribuito in relazione alle direttive aziendali: il licenziamento, pertanto, non era privo di giustificatezza.

Si trattava, ciò posto, di una valutazione del caso concreto conforme ai parametri di legge nonché rispondente a criteri di ragionevolezza e di adeguata motivazione.