Incremento pensioni: requisiti e metodo di calcolo 2023 e 2024

L’INPS, nella circolare n. 35 del 3 aprile 2023, recepisce la norma dettata dalla Legge di Bilancio 2023 riguardo l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS riconosciuto, in via eccezionale, con decorrenza 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità spettanti, ivi compresa la tredicesima mensilità.

Ambito di applicazione

L’incremento in argomento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

L’incremento spetta per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.

Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.

Misura dell’incremento

L’incremento è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

Con riferimento alle pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, l’incremento sarà calcolato tenendo conto dell’importo del trattamento minimo INPS previsto per gli anni di riferimento.

Modalità di pagamento

L’importo spettante a titolo di incremento sarà corrisposto con la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile, semestrale o annuale). Tale importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con apposita voce. Con il primo pagamento vengono corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva.

Le somme corrisposte a titolo di incremento sono fiscalmente imponibili e, conseguentemente, assoggettate a tassazione. Il relativo importo sarà riportato nella certificazione fiscale relativa agli anni di erogazione.