Assegno sociale: requisiti sotto la lente dell’INPS

L’INPS tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale e aggiorna, con il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023, le istruzioni fornite in merito ai requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.

Assegno sociale: a chi spetta

L’assegno sociale è una prestazione economica erogata dall’INPS, su domanda, ai cittadini italiani che abbiano compiuto (attualmente) 67 anni, che risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e che possiedano specifici requisiti reddituali (articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Inoltre, possono richiedere l’assegno sociale:

  • cittadini dell’Unione europea cittadini extracomunitari e i loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • i cittadini della Repubblica di San Marino;
  • i cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
  • i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

Assegno sociale: requisiti

 Il diritto all’assegno sociale è riconosciuto qualora sussistano specifici requisiti, che di seguito si ricordano:

a) età anagrafica (attualmente 67 anni);

b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;

c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;

d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione .

L’INPS ha fornito i relativi chiarimenti con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, ora oggetto di parziale rettifica, da parte dello stesso Istituto, con il messaggio n. 1268 del  2023. 

La rettifica concerne il paragrafo 2.2  della citata circolare e si è resa necessaria a seguito delle più recenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020) nelle quali è stata evidenziata la differente natura del titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, dato da una concessione amministrativa regolata da norme di pubblica sicurezza, rispetto al requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, invece, un dato fattuale regolato dal codice civile.

L’INPS, con il messaggio 1268 del 2023, sottolinea innanzitutto che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni (lettera c)) rappresenta un requisito anagrafico autonomo, e pertanto ulteriore e non alternativo, rispetto al requisito di cui alla lettera b).

Di conseguenza, spiega l’Istituto:

  • il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (lettera b)) di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (lettera c)).
  • in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, ma occorre l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.