Sicurezza sul lavoro, archiviazione della violazione e ripresa attività aziendale

La sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 per violazione di disposizioni sulla sicurezza e la tutela dei lavoratori decade a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale.

Questo il tema della nota 642 del 6 aprile, con cui l’INL risponde ad alcune richieste di chiarimento e definisce alcuni aspetti operativi.

Vediamo di che si tratta.

Sospensione dell’attività imprenditoriale

I presupposti che consentono di adottare il provvedimento riguardano due fattispecie:

  • lavoro irregolare di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
  • gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza, elencate nell’allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 per tipologia di rischio. La reiterazione si ha quando, dopo che sia stata accertata una violazione grave con prescrizione ottemperata o con sentenza definitiva, nel quinquennio successivo lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa specie.

La sospensione adottata dagli ispettori del lavoro è revocata in caso di:

  • regolarizzazione dei lavoratori;
  • ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • pagamento della somma aggiuntiva unica. L’imprenditore, peraltro, può presentare istanza di revoca del provvedimento pur senza pagare immediatamente l’intera somma prevista, ferma restando la completa ed effettiva regolarizzazione dei lavoratori irregolarmente occupati, versando ill 25% di quanto dovuto.

I chiarimenti dell’INL

Ad integrazione di quanto precisato con precedente circolare n. 3/2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che il provvedimento di sospensione adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolaremantiene i propri effetti anche in caso di decreto di archiviazione disposto dal Giudice penale.
Ne deriva che, per poter riprendere l’attività lavorativa, l’azienda deve in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca secondo quanto stabilito al comma 9, lett. a) e d), dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08.

Invece, in caso di sospensione adottata esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza per la quale non pervenga istanza di revoca da parte del datore di lavoro, l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione comporta la decadenza d’ufficio della stessa, senza che l’Ispettorato debba porre in essere alcun atto se non la comunicazione all’ANAC e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai fini della ripresa della possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

Inoltre, prosegue l’INL, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato ai sensi del comma 11 ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività lavorativa successiva all’emissione del decreto di archiviazione non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14 (che prevede l’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro); la decadenza ai sensi del medesimo comma opera altresì anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. Per tali fattispecie, infatti, risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria che consente al contravventore il pagamento dell’ammenda pari ad un quarto del massimo o della misura fissa.

Infine, se per il provvedimento di sospensione revocato a seguito di istanza di parte intervenga in seguito il decreto di archiviazione del Giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994, non decade comunque l’obbligo per il datore di lavoro di versare la quota residua della somma aggiuntiva maggiorata del 5%, in quanto derivante dalla presentazione della istanza finalizzata alla concessione della revoca che gli ha consentito di riprendere l’attività.