Precompilata: trasmissione spese per il trasporto pubblico locale. Regole Mef

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile il Decreto MEF sulla “Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.

Le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi, pertanto, proprio con riferimento a tali oneri appare evidente la necessità di individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.

Spese per abbonamenti al trasporto pubblico, detrazione Irpef

Si ricorda che è stata la legge di bilancio 2018 ad introdurre la detrazione irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro.

L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.

Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento.

Inoltre, non concorrono a formare reddito di lavoro le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese sostenute direttamente da quest’ultimo per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari.

Precompilata, come trasmettere le spese degli abbonamenti al trasporto pubblico locale

Il decreto del 29 marzo 2023  definisce le regole per trasmettere telematicamente al Fisco i dati sulle spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 Specifica il Ministero che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

I soggetti di cui sopra e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta.

Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.

Nelle comunicazioni vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale oppure mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili.

NOTA BENE: Il decreto MEF stabilisce che le suddette comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d’imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2025.

Per i periodi d’imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del Dlgs n. 175 del 21 novembre 2014, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

ATTENZIONE: Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.