Licenziato l’impiegato che si allontana senza timbrare il badge

La  Corte di Cassazione con ordinanza 569 del 11 gennaio 2023 ha statuito che in tema di licenziamento disciplinare, rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata di cui all’art. 55 quater del D. Lgs. n 165/2001 non solo il caso dell’alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l’allontanamento del lavoratore  nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscita.

Si tratta, infatti, di un comportamento fraudolento, diretto a far emergere falsamente la presenza in ufficio.

Il presupposto del licenziamento disciplinare è, nei predetti casi, l’oggettiva mancanza dell’attestazione di uscita e di rientro del dipendente, volta a nascondere, in maniera fraudolenta, l’allontanamento indebito del lavoratore nel periodo tra le timbrature di entrata ed uscita.

Ed è proprio tale mancanza, una volta verificata, a far sì che l’onere di provare la presenza in ufficio o la legittimità dell’allontanamento sia posto a carico del lavoratore.

Quest’ultimo, in assenza di una documentazione scritta dell’attività istituzionale da lui svolta all’esterno, è infatti tenuto a dedurre e dimostrare in altro modo di avere abbandonato il luogo di lavoro per ragioni di servizio, se vuole evitare la sanzione espulsiva.

La Corte di cassazione, ha quindi confermato in via definitiva, il licenziamento intimato ad un pubblico dipendente per assenza ingiustificata e falsa attestazione della presenza in servizio.