Irretroattiva la confisca per equivalente

La Corte di Cassazione con sentenza 3238 del  25 gennaio 2023 ha parzialmente accolto il ricorso presentato da due imputati, nei cui confronti era stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati tributari loro contestati.

La Corte d’appello, ciò nonostante, non aveva revocato le pene accessorie e le confische, per equivalente e diretta, disposte a loro carico.

Gli stessi, quindi, ne avevano chiesto l’annullamento davanti alla Suprema corte.

Pene che gli Ermellini hanno indicato come “inapplicabili”, come le pene principali, in ipotesi di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Esse – si legge nella decisione – conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa, con la conseguenza che non possono essere mantenute in nessun caso di proscioglimento dell’imputato, anche se pronunciato – come nella specie  – a seguito di estinzione del reato per prescrizione.

Come affermato dalla giurisprudenza in tema di reati tributari, infatti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall’entrata in vigore della Legge n. 244/2007  e dalla corrispondente annualità d’imposta, con totale continuità fra le previsioni normative che si sono succedute nel tempo.

Ciò premesso, la Corte ha rammentato come la materia della confisca disposta in caso di reato prescritto sia oggi regolata dall’art. 578-bis c.p.p., che ne consente, di fatto, il mantenimento anche nelle ipotesi in cui venga dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia.