Scarso rendimento: illegittimo il licenziamento basato su precedenti già sanzionati

La Corte di cassazione con ordinanza 1584 del 19 gennaio 2023 ha confermato  la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato illegittimo il licenziamento comminato da una Società di trasporti ad un proprio dipendente “per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell’agente nell’adempimento delle funzioni”, disponendo, a favore del medesimo, la reintegra nel posto di lavoro.

La Corte territoriale aveva rilevato che il licenziamento in questione era stato basato esclusivamente sui precedenti disciplinari del lavoratore, tra i quali era annoverata anche un’inadempienza, già sanzionata con misura non espulsiva, dalla quale era stato dedotto, sul piano oggettivo, un rendimento inferiore alla media e, sul piano soggettivo, un’imputabilità per colpa, determinata da imperizia, incapacità e negligenza.

I giudici del gravame avevano ritenuto che, in virtù del principio del divieto del ne bis in idem e considerata la pregressa consumazione del potere disciplinare, il fatto contestato fosse insussistente.

Lo scarso rendimento, ciò posto, non può essere dimostrato da plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato: ciò costituirebbe un’indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite. 

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, una volta ricostruita la fattispecie dello scarso rendimento in termini di violazione evidente della diligente collaborazione dovuta dal dipendente ed a lui imputabile, divengono palesi le analogie con l’omologo illecito disciplinare previsto nella disciplina comune del rapporto di lavoro.

Del resto, per come evidenziato dalla stessa Cassazione, la definizione di scarso rendimento nella disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è stata ricavata proprio dalla giurisprudenza formatasi in relazione alla richiamata disciplina generale.