Videosorveglianza in azienda: autorizzazione INL a quali condizioni?

L’’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023 ha statuito che prima di installare un sistema di videosorveglianza l’azienda, in caso di mancato accordo con i sindacati o in loro assenza, è tenuta a richiedere specifica autorizzazione all’Ispettorato del lavoro. Tale tutela è applicabile anche ai rider autonomi.

La nota, sulla scorta degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali, reca un vero e proprio vademecum per il rilascio, nei casi espressamente consentiti dal legislatore, dei provvedimenti autorizzativi all’installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori nonché sulla procedura di integrazione delle autorizzazioni già rilasciate.

Controllo dell’attività lavorativa: tutele del lavoratore

L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) vieta il controllo intenzionale a distanza del lavoratore prevedendo il divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature destinati al controllo a distanza dell’attività lavorativa.

L’installazione di sistemi di videosorveglianza e di altre apparecchiature di controllo che potrebbero consentire anche il controllo a distanza dell’attività lavorativa, purché richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, è invece consentita previo accordo del datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali (in mancanza di queste, con la commissione interna).

In caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali, il datore di lavoro è tenuto a richiedere preventivamente specifica autorizzazione all’Ispettorato del lavoro.

Sistemi di videosorveglianza: mancato accordo e autorizzazione

Con la  suddetta nota  l’INL ricorda innanzitutto che l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti. Tale procedura è prioritaria rispetto al procedimento autorizzatorio pubblico da attivarsi, su iniziativa del datore di lavoro, solo in caso di mancato accordo con i sindacati.

ATTENZIONE: Si fa notare che la domanda di autorizzazione deve contenere la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.

In nessun caso il mancato accordo o, in assenza di quest’ultimo, il provvedimento autorizzativo possono essere sostituiti dal consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori.

Aziende multi-localizzate

Con riguardo alle imprese con più unità produttive, l’INL fa presente che:

  • se le unità produttive sono ubicate in un’area di competenza di una stessa sede territoriale INL, è possibile presentare una sola domanda di autorizzazione all’Ispettorato territorialmente competente, che emana un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima;
  • se le unità produttive sono invece dislocate in diverse province, l’azienda è tenuta a presentare domanda di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale.

Integrazione ad autorizzazioni rilasciate

L’impresa già autorizzata che voglia installare lo stesso sistema di videosorveglianza in una diversa unità produttiva è tenuta, in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in loro assenza, a presentare domanda di integrazione a condizione che l’impianto da autorizzare abbia le stesse caratteristiche e presenti le medesime modalità di funzionamento di quello già autorizzato.

Nuove aziende e assunzioni post installazione

L’azienda di nuova costituzione che, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, non ha in forza lavoratori ma prevede di averli quando inzierà l’attività, deve indicare nella domanda di autorizzazione il numero dei lavoratori che saranno in forza all’avvio dell’attività.

L’azienda senza lavoratori ma già attiva, con un impianto di videosorveglianza legittimamente installato e perfettamente funzionante e che vuole assumere del personale, può presentare domanda di autorizzazione anche successivamente purché contestualmente attesti la disattivazione dell’impianto installato a inizio attività del personale e fino al nuovo provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro.

Sistemi di geolocalizzazione

L’INL, con la nota n. 2572/2023, si sofferma poi sulle domande di autorizzazione relative all’installazione di sistemi di geolocalizzazione (GPS) sugli autoveicoli o su diversi dispositivi ad uso del lavoratore come sistemi palmari, cellulari, computer, ecc..

Al riguardo, facendo proprie le indicazioni del Garante privacy (in particolare, nel provvedimento n. 370/2011), l’Ispettorato del lavoro ricorda che i dati raccolti e trattati devono essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale. La sussistenza di tali presupposti di liceità è oggetto di attenta valutazione ai fini del provvedimento autorizzativo.

NOTA BENE: L’INL chiarisce che non verrà chiesto all’azienda l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto.

Collaboratori e rider

Da ultimo, particolarmente interessanti si rivelano i chiarimenti resi in merito all’ambito soggettivo di applicazione della procedura di cui l’art. 4 della legge n. 300/1970, applicabile tassativamente:

  • ai datori di lavoro, imprenditori e non, titolari di un rapporto di lavoro di tipo subordinato ed ai lavoratori subordinati (vale a dire coloro “che prestano la propria attività soggetti al potere direttivo e conformativo del datore di lavoro ed alle sue prerogative organizzative e di controllo”);
  • alle altre tipologie di lavoro per le quali sono previste le stesse tutele del lavoro subordinato. È il caso delle collaborazioni che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative ed eseguite secondo modalità etero organizzate, anche qualora organizzate mediante piattaforme anche digitali;
  • ai rider autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piattaforme anche digitali (articolo 47 bis, D.Lgs. n.81/2015).

Le tutele accordate dall’articolo 4 della legge n. 300/1970 non si applicano invece alle prestazioni rese dai volontari.