Permessi 104. Licenziamento previa verifica dell’abusiva fruizione del beneficio

La Corte di Cassazione con ordinanza 2235  del 25 gennaio 2023 ha statuito che verrà sottoposta ad un nuovo esame di merito la vicenda di un lavoratore, oppostosi al licenziamento irrogatogli per abusivo utilizzo dei permessi ex Legge 104.

I giudici di primo e secondo grado ne avevano rigettato le doglianze e per questo il dipendente si era rivolto alla Suprema corte.

In particolare, la Corte d’appello aveva accertato che la condotta tenuta dallo stesso – il quale, durante il giorno, si era più volte assentato dal domicilio dell’invalida cui doveva prestare assistenza – integrasse l’abuso contestato e costituisse una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, realizzando un’indebita percezione dell’indennità da parte dell’istituto previdenziale.

Secondo quanto evidenziato, le caratteristiche dell’invalidità dell’assistita – gravemente obesa ed incapace di muoversi da sola tanto da necessitare di assistenza per ogni cosa – comportavano che il dipendente dovesse rimanere nei pressi della stessa per assisterla ed avrebbe potuto allontanarsi solo per brevissimi periodi.

Tuttavia, l’assenza dal domicilio dell’assistita si era protratta praticamente per l’intera giornata, escluso l’orario di pranzo e di cena; durante le ore di assenza, inoltre, risultava che fossero state disbrigate diverse incombenze.

Il ricorrente, in particolare, aveva precisato di essere stato assegnato al turno notturno e di aver chiesto di beneficiare del permesso poiché doveva prestare assistenza all’invalida proprio durante le ore notturne.

Egli, a ben vedere, aveva assistito l’invalida per tutte le otto ore in cui avrebbe dovuto svolgere la sua attività lavorativa, utilizzando il permesso in maniera corretta.

La Corte territoriale, tuttavia, nel rigettare la sua domanda, non aveva tenuto conto del fatto che si trattava di un turno lavorativo posto a cavallo tra due giornate.

Per verificare, quindi, la corretta fruizione del permesso accordato si sarebbe dovuto valorizzare il periodo in cui l’attività lavorativa avrebbe dovuto essere prestata, tenendo conto del fatto che, trattandosi di turno notturno, durante le ore diurne nessuna attività lavorativa gli poteva comunque essere richiesta.

Gli Ermellini hanno cassato, con rinvio, la decisione di merito, disponendo un nuovo esame delle evidenze istruttorie, al fine di “verificare se, effettivamente, tenuto conto dei modi e dei tempi della prestazione e delle esigenze assistenziali dell’invalida, il lavoratore con la sua condotta si sia sottratto agli obblighi di assistenza in relazione ai quali il permesso era stato accordato”.