Appalti e CCNL più rappresentativo: attenzione alle ispezioni

Primi chiarimenti sul nuovo Codice dei contratti pubblici, più conosciuto come Codice degli appalti. A fornirli è l’Ispettorato nazionale del lavoro, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. n. 687 del 19 aprile 2023.

Oggetto di approfondimento è l’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 con il quale il legislatore ha fissato lo standard mimino di tutele da garantire al personale impiegato nell’appalto o nella concessione mediante l’applicazione, secondo specifici criteri, dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Codice appalti e tutele contrattuali dei lavoratori

I primi commi dell’articolo 11 del nuovo codice appalti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) definiscono le condizioni contrattuali da applicare al personale occupato negli appalti pubblici e nelle concessioni.

Così il comma 1, che sancisce il principio di applicazione al personale impiegato nei lavori, in servizi e nelle forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni del contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e il contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

E, in aggiunta, il comma 2, che fissa il principio di pubblicità, nei bandi e negli inviti, del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione (da individuarsi conformemente a quanto stabilito al comma 1) ad opera delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

A compendio, i comma da 3 a 5, che rispettivamente prevedono:

  • la possibilità per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, il differente contratto collettivo applicato purché questo garantisca ai dipendenti le stesse tutele del contratto indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente;
  • nel caso in cui l’operatore economico si avvalga della facoltà di indicare un diverso contratto collettivo, l’obbligo, per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti, di acquisire, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, una dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero una dichiarazione di equivalenza delle tutele;
  • l’obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti di assicurare, in tutti i casi, le medesime tutele normative ed economiche anche ai lavoratori in subappalto.

NOTA BENE: E’ importante ricordare che il nuovo Codice dei contratti pubblici è in vigore dal 1° aprile 2023. L’efficacia delle disposizioni decorre dal 1° luglio 2023.

CCNL comparativamente più rappresentativo e ispezioni

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la suddetta nota , si sofferma, per la prima volta dall’entrata in vigore della riforma, sulle disposizioni prima illustrate fornendo (timidi) chiarimenti sui criteri di individuazione del CCNL comparativamente più rappresentativo con particolare riguardo al settore della Sorveglianza antincendio.

L’occasione è offerta da un quesito posto dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (ANISA).

Più specificatamente, l’Associazione ha chiesto all’INL se i CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio siano esclusivamente il CCNL Sorveglianza Antincendio e, per l’ambito portuale, il CCNL Guardie ai Fuochi.

L’INL, d’intesa con il Ministero del lavoro, fa presente che per il settore relativo ai servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, il vigente decreto ministeriale relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al CCNL delle Guardie ai fuochi e con riferimento al CCNL per il settore sorveglianza antincendio.

Inoltre, applicandosi anche a tale settore le regole generali stabilite dal Codice degli appalti, l’Ispettorato ricorda che:

  • le imprese che impiegano personale nell’ambito di appalti pubblici e concessioni sono tenute ad applicare il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e, sottolinea l’Ispettorato, aspetto ugualmente determinante, quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
  • in via alternativa, qualora venga applicato un diverso contratto, si richiede che vengano applicate le stesse tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo art. 11 e delle stesse verifiche di congruità previste per le offerte anormalmente basse (art. 110, Codice dei contratti pubblici);
  • nel caso in cui dovesse rilevarsi l’applicazione di contratti collettivi privi dei requisiti indicati, gli ispettori informeranno la stazione appaltante e provvederanno ai recuperi contributivi e retributivi.