Registro su divisione ereditaria: da considerare anche i beni donati in vita

La Corte di Cassazione con sentenza 2588 del 27 gennaio 2023 ha statuito che in tema di divisione di comunione ereditaria sulla determinazione della base imponibile per l’imposta di registro concorre anche il valore del bene donato in vita dal de cuius.

La Corte di cassazione si è occupata della questione relativa all’individuazione del regime impositivo di registro applicabile ad un atto di divisione di comunione ereditaria posto in essere in presenza di donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore di taluno dei condividenti, e civilisticamente tenute a collazione.

Questo nell’ambito di un giudizio tra l’Agenzia delle Entrate e un notaio, oppostosi, quest’ultimo, ad avviso di liquidazione per il recupero di maggiore imposta di registro asseritamente dovuta su un atto da lui rogato e già sottoposto ad auto-liquidazione telematica.

L’Amministrazione finanziaria, in particolare, si era rivolta alla Suprema corte dopo che la CTR aveva dato ragione al professionista, sull’assunto che questi avesse correttamente proceduto al versamento dell’imposta di registro con aliquota dell’1% e non con la maggiore aliquota dovuta in caso di conguaglio superiore del 5% del valore della quota di diritto divergente da quella di fatto, dal momento che alla base imponibile per l’imposta di registro concorreva anche il valore del bene donato in vita dal de cuius ad uno dei condividenti.

Secondo l’Agenzia ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale non aveva tuttavia considerato che, per le comunioni ereditarie, la massa comune è costituita ex lege dall’asse ereditario netto determinato a norma dell’imposta di successione la quale, appunto, farebbe esclusivo riferimento al relictum e non anche al donatum oggetto di collazione.

Doglianza, questa, giudicata infondata dalla Quinta sezione civile della Corte, secondo la quale la tesi propugnata dall’Ufficio finanziario risulterebbe ormai superata.