Contratto di espansione: deroghe specifiche per la fruizione del beneficio

Nel messaggio n. 1450 del 19 aprile 2023, l’INPS fornisce chiarimenti relativamente alla possibilità di accedere agli incentivi all’occupazione in vigore in caso di nuove assunzioni effettuate in conformità alle previsioni del contratto di espansione.

Requisito della non obbligatorietà dell’assunzione

Il riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni, infatti, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, tra cui il fatto che l’assunzione non debba costituire attuazione di un obbligo preesistente stabilito da legge o CCNL.

Relativamente alla suddetta questione, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce che quanto contenuto nel contratto di espansione e sottoscritto in sede ministeriale, ossia l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di “obbligo preesistente” regolata dal citato articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2015.

L’INPS chiarisce che l’impegno alle nuove assunzioni, pur dovendosi considerare un elemento essenziale del contratto di espansione, non può essere assimilato a un obbligo di assunzione ex lege, come ad esempio quello previsto per le assunzioni nel rispetto delle quote di riserva di soggetti disabili o, per quanto riguarda la contrattazione collettiva, per le ipotesi di passaggi di lavoratori da un’azienda a un’altra a seguito di cambio appalto. L’obbligo di assunzione, infatti, è tale solo laddove il datore di lavoro interessato non abbia libertà di scegliere se assumere.

L’obbligo di assumere costituisce infatti, in questo caso, una clausola del programma contrattuale al quale il datore di lavoro volontariamente si assoggetta. Di conseguenza, l’effettuazione delle assunzioni non costituisce l’attuazione di un obbligo di legge, ma il mero adempimento della previsione contrattuale.

Requisito della piena operatività

Con riferimento al requisite per cui il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive, l’INPS rileva che la stipula del contratto di espansione presuppone che il datore di lavoro interessato ponga in essere un processo strutturale di reindustrializzazione e riorganizzazione. In particolare, le nuove assunzioni costituiscono un elemento essenziale del contratto di espansione, in relazione sia alla sostituzione dei c.d. lavoratori in esodo, sia all’acquisizione di nuove figure professionali coerenti con il processo di riorganizzazione e reindustrializzazione dell’impresa.

Ne deriva che è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015.