Fondo Garanzia PMI: sanatoria per mancati adempimenti documentali

Il Consiglio di Gestione del fondo di garanzia  ha approvato una disciplina temporanea relativa ai controlli documentali che consentirà al Gestore di derogare alle procedure ordinarie previste per i mancati adempimenti da parte delle imprese avvenuti durante il periodo di pandemia.

Si tratta, nello specifico, delle seguenti fattispecie:

  • invio della documentazione non effettuato;
  • trasmissione della documentazione stessa oltre i termini previsti o attraverso canali diversi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa.

Le disposizioni del Consiglio di gestione del Fondo – contenute nella circolare n. 6 del 17 aprile 2023 pubblicata dal soggetto gestore Mediocredito Centrale (Mcc) – si rivolgono alle imprese beneficiarie alle quali potranno essere applicate regole più flessibili nei controlli documentali con riferimento sia ai procedimenti di revoca conclusi, sia a quelli avviati successivamente al 30 giugno 2022, termine delle misure straordinarie per il contrasto alla pandemia di cui al decreto legge “Liquidità” (DL n. 23/2020), come previsto dalla disciplina temporanea riguardante la concessione delle garanzie alle imprese beneficiarie finali.

Disciplina temporanea sui controlli documentali in caso di mancati adempimenti

Con la disciplina a carattere temporaneo annunciata dal Fondo di Garanzia PMI si è prevista una sorta di sanatoria per regolarizzare i mancati adempimenti documentali da parte delle imprese beneficiarie.

Nello specifico, le regole sull’omesso invio della documentazione oppure sulla trasmissione oltre i termini previsti dalla normativa potranno essere derogate dalla disciplina temporanea che consente al Fondo, anche in caso di procedimenti di revoca già conclusi, di “riaprire” la pratica con una nuova richiesta di documenti e/o avviare una nuova istruttoria per la concessione delle garanzie.   

Con riferimento alle procedure di controllo documentale nei confronti dei soggetti beneficiari finali la circolare n. 6/2023 del Gestore Mediocredito Centrale individua tre casistiche.

Nel caso di procedimenti di revoca già conclusi, per esempio, il Gestore MCC provvederà ad annullare il provvedimento e ad avviare una nuova istruttoria a condizione che l’impresa beneficiaria abbia inviato la documentazione richiesta o le controdeduzioni, anche se parzialmente, a mezzo di canali diversi dal Portale del Fondo e oltre i termini previsti.

Per i procedimenti di revoca ancora in corso sarà completata l’istruttoria documentale tenendo conto anche dei documenti inviati al di fuori dei tempi e dei canali di trasmissione stabiliti. In mancanza della documentazione richiesta o delle controdeduzioni sarà effettuata una nuova richiesta prevedendo un ulteriore termine perentorio di 30 giorni.

 In caso di verifiche documentali avviate, infine, il Gestore MCC invierà una richiesta di documentazione da soddisfare entro 30 giorni qualora l’impresa beneficiaria non abbia trasmesso nei tempi stabiliti la documentazione prevista.