Controversie tributarie, quando è possibile la definizione agevolata

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte nn. 305 e 306, ha offerto i propri chiarimenti in merito a due istanze di interpello che erano state avanzate in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie.

E’ bene ricordare che le misure sulla cosiddetta tregua fiscale , contenute nell’articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono state oggetto di diversi documenti di prassi agenziali.

Con le ultime due risposte, che richiamano la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 (a cui si rimanda per tutti gli ulteriori dettagli), l’Amministrazione finanziaria ha voluto fare chiarezza:

  1. sulla possibilità di applicare la definizione delle controversie tributarie anche con riguardo alle sanzioni contestate (risposta n. 305/E/2023);
  2. su quali controversie tributarie rientrano nella definizione agevolata (risposta n. 306/E/2023).

Definizione agevolata delle controversie tributarie, circolare Entrate

L’Agenzia in entrambi i documenti di prassi richiama la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, in cui si specifica che la  definizione agevolata delle controversie tributarie  consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Il punto 4 del suddetto documento, ha chiarito, inoltre, che:

  • possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi;
  • per identificare le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest’ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Definizione controversie pendenti: esclusione delle sanzioni già definite

Nella risposta 305 del 20 aprile 2023, l’istante – che riferisce di aver ricevuto 6 avvisi di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per gli anni d’imposta 2016 e 2017 e che, ai fini IVA, è stata recuperata la maggiore imposta portata in detrazione in relazione ad operazioni ritenute inesistenti e i relativi interessi, nonché irrogate le sanzioni – chiede di sapere se può  beneficiare della definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dall’articolo 1, commi da 186 e seguenti, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto che, all’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, era pendente il termine per impugnare la sentenza della CTP.

Nello specifico, chiede se sia consentito applicare la definizione agevolata anche alle sanzioni irrogate con i predetti avvisi, nonostante l’istante abbia scelto di definirle ex articolo 17, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

NOTA BENE: L’articolo 17 del Dlgs 472/1997 prevede la possibilità di definire le sanzioni pagando un terzo delle irrogate; tale versamento, di regola, consente di proseguire il contenzioso sulle sole imposte ed interessi.

L’Agenzia poi, in occasione di Telefisco 2019 aveva precisato che:

  • su richiesta del contribuente è possibile rateizzare il dovuto a titolo di acquiescenza alle sole sanzioni;
  • l’omesso pagamento anche di una sola rata, comportava la perdita del beneficio e quindi il ripristino dell’originario debito sanzionatorio (in misura integrale).

Nel caso di specie, il contribuente aveva definito le sole sanzioni ed aveva impugnato il provvedimento per imposte e interessi. Si prospettava, così, di sospendere il pagamento delle rate ottenute sull’acquiescenza delle sanzioni e, conseguentemente alla decadenza dal beneficio, includere anche tale parte del provvedimento nella definizione della lite.

Pertanto, secondo la tesi prospettata dall’istante, in conseguenza della decadenza, tali sanzioni rientravano nella possibilità di fruire della definizione agevolata della controversia.

Di diverso avviso è l’Agenzia delle Entrate che nel documento n. 305/2023 specifica che: “La decadenza dal beneficio della definizione agevolata ed il ripristino del debito originario a titolo di sanzioni che si verifica nel caso di mancato assolvimento delle rate dovute non consente, tuttavia, il ripristino delle condizioni antedefinizione al fine di considerare dette sanzioni parte del valore della lite. La scelta effettuata dalla società, al momento della notifica degli atti impositivi, di definire le sanzioni ai sensi del citato articolo 17, attraverso la rinuncia all’impugnazione, infatti, rende le sanzioni estranee al giudizio e, di conseguenza, escluse dall’ambito di applicazione dell’istituto definitorio. Risultano, dunque, irrilevanti le vicende relative alla rateizzazione della definizione agevolata delle sanzioni e all’eventuale decadenza dal beneficio”.

Definizione agevolata delle controversie tributarie: condizioni

Nella risposta 306/2023, si chiedeva, invece, se l’Agenzia delle Entrate fosse diventata parte in causa di una controversia tributaria dopo il 1° gennaio 2023, se fosse permesso comunque l’accesso alla definizione agevolata.

In altri termini, l’istante vuole sapere se la disposizione di favore preveda che l’Agenzia delle Entrate debba essere parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della disposizione (cioè al 1° gennaio 2023) oppure se sia sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata.

La risposta data nel documento del 24 aprile muove sempre dai chiarimenti resi nella già citata circolare n. 2/E/2023 e, in particolare, dalla precisazione secondo cui la misura della definizione agevolata delle liti pendenti si applica solo alle liti in cui l’Agenzia sia stata chiamata in giudizio non essendo incluse nell’istituto definitorio quelle controversie in cui l’Agenzia non è destinataria dell’atto di impugnazione, non sia stata chiamata in giudizio o non sia intervenuta volontariamente.

Dai chiarimenti resi emerge che per identificare le liti definibili occorre, dunque, fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

Con riferimento al caso di specie, dato che il ricorso introduttivo della lite che l’istante intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata, l’Amministrazione finanziaria conclude che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge n. 197 del 2022 non possono trovare applicazione.

NOTA BENE: Pertanto, l’istante non potrà fruire della definizione agevolata.