Beneficio fiscale non fruito? Correzione con dichiarazione integrativa
La Corte di Cassazione con sentenza 2931 del 11 febbraio 2023 ha accolto il ricorso promosso da una Srl contro la decisione confermativa di un avviso di accertamento, attinente all’Ires, con il quale era stata disconosciuta la fruizione dell’agevolazione invocata dalla stessa società, mediante dichiarazione integrativa, ai sensi della Legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti ambiente), in relazione alla realizzazione di impianti idroelettrici.
La contribuente si era rivolta alla Suprema corte, censurando, tra i motivi, la ritenuta non emendabilità della dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata, a seguito del chiarimento normativo intervenuto in materia di cumulabilità dei benefici previsti dalla legge Tremonti ambientale.
In un primo momento, infatti, la società non aveva richiesto l’applicazione del bonus in questione, in quanto vi era incertezza normativa sulla sua cumulabilità con altre agevolazioni richieste.
Una volta, poi, che era stata normativamente chiarita la possibilità di cumulare i benefici, aveva presentato la sua dichiarazione integrativa.
La Sesta sezione civile della Cassazione ha ritenuto fondata la predetta doglianza, allineandosi, sulla questione, a quanto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità.
E’ stata così confermata l’emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione.
Ciò in considerazione dell’impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva, e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa.
Il contribuente può quindi contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti a maggiori oneri rispetto a quelli normativamente previsti.