Reddito di cittadinanza. Condannato chi indica l’ex moglie nel nucleo familiare

La Corte di Cassazione con sentenza 5440 del 8 febbraio 2023 ha giudicato ‘ penalmente responsabile chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, abbia indicato la moglie, legalmente separata, come componente del proprio nucleo familiare.

La  Corte di cassazione ha definitivamente confermato la decisione penale di condanna di un uomo, accusato del reato di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto legge n 4/2019.
 L’imputazione contestatagli era di aver reso dichiarazioni false, ricomprendendo nel proprio nucleo familiare, e come coabitante, la moglie da cui era legalmente separato, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza.

L’uomo si era rivolto alla Suprema corte per impugnare la sentenza confermativa della sua penale responsabilità, per come pronunciata dalla Corte d’appello.

Egli, in particolare, contestava l’affermazione della sussistenza del reato di false dichiarazioni, deducendo l’assenza di dolo in ordine all’attestazione circa la presenza della ex coniuge nel proprio nucleo familiare, o comunque l’innocuità del falso, posta l’esistenza, in ogni caso, dei presupposti per fruire del sussidio.

La Terza sezione penale di Cassazione ha respinto le relative doglianze.

L’inclusione della moglie nella dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare, in vero, era comunque utile per conseguire un importo maggiore del beneficio costituito dal reddito di cittadinanza.

Non poteva dedursi, ciò posto, che il falso posto in essere fosse di per sé innocuo.

Difatti – si legge nel testo della decisione – atteso che il reato di false dichiarazioni al fine della percezione del reddito di cittadinanza è configurabile anche nei casi di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o di omissione di informazioni dovute, finalizzati a conseguire il beneficio economico per un importo maggiore di quello altrimenti spettante, “una falsità relativa ai dati rilevanti ai fini della determinazione della rata da erogare, quale quella incidente sulla composizione del nucleo familiare, non può certo qualificarsi innocua”.