Assenza ingiustificata dal lavoro per oltre venti giorni: licenziamento

La Sezione lavoro della Corte di cassazione con ordinanza 3363 del 3 febbraio 2023 ha confermato la declaratoria di legittimità del recesso disciplinare comminato a un lavoratore dopo che questi era stato arrestato nell’ambito di un’indagine per traffico di stupefacenti.

Al dipendente, in particolare, erano stati contestati l’assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per oltre venti giorni e l’avere fatto parte di una rete criminale dedita al traffico di droga, con coinvolgimento anche in un furto presso il supermercato ove lo stesso prestava la propria attività.

La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva richiamato il CCNL applicabile, in base al quale, salvo i casi di legittimo impedimento e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, le assenze del dipendente devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro 48 ore.

Tale obbligo non poteva ritenersi assolto dall’asserita comunicazione verbale che, nella specie, era stata fatta all’azienda dalla madre e dalla sorella del dipendente, dopo che questi era stato tratto in arresto nell’ambito dell’operazione antidroga.

Andava inoltre escluso che la carcerazione preventiva, nella quale si trovava l’interessato, potesse configurare impedimento assoluto alla comunicazione all’azienda dell’assenza, costituendo onere del lavoratore – nel caso in esame non assolto – dimostrare la assoluta impossibilità di far pervenire tramite il proprio legale siffatta comunicazione.