Limitazione platea lavoratori da licenziare- comunicazione generica? Delimitazione illegittima

La Corte di Cassazione con ordinanza 3437 del 3 febbraio 2023 ha statuito che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive, ma è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione effettuata dal datore, ferma la regola generale secondo cui l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale”.
La Corte ha confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo intimato da una società, in considerazione della immotivata e irragionevole limitazione della platea dei dipendenti da licenziare a talune solo delle sedi aziendali.

Nel caso esaminato, la Corte territoriale, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, aveva rilevato che le ragioni tecnico-produttive che richiedevano la delimitazione territoriale era “priva di ragionevolezza” e ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo, la scelta del datore aveva privato i singoli lavoratori della decisione di essere licenziati o piuttosto di essere trasferiti in altra sede; inoltre, la lettera di apertura della procedura non conteneva criteri intellegibili in ordine alla necessità di circoscrivere i licenziamenti solamente in alcune sedi nonché alle specifiche professionalità dei dipendenti.

La limitazione territoriale, quindi, risultava contraddittoria a fronte di dedotte “ragioni strutturali conseguenti alla esigenza di rinnovamento delle strategie aziendali rese necessarie per rimanere competitivi sul mercato”.

Sarebbe stata indispensabile, per contro, ai fini di un effettivo controllo sindacale della decisione di mobilità, anche la comunicazione delle specifiche condizioni in cui lavoravano gli addetti delle altre sedi e delle ragioni per cui non si era ritenuto di estendere la selezione pure a questi ultimi.

Per come puntualizzato dal Collegio di legittimità, infatti, è sempre indispensabile che il datore indichi, nella comunicazione di apertura della procedura:

sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione;

sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti.

In definitiva, il licenziamento collettivo in esame doveva ritenersi illegittimo.