Alluvione Emilia Romagna: al via le domande CIGO e FIS

In seguito allo stato di emergenza deliberato il 4 maggio 2023 dal Consiglio dei Ministri per la regione Emilia Romagna colpita da grave alluvione, le aziende dei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, rientranti nel campo di applicazione della CIGO, della CISOA, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015 possono presentare domanda di accesso ai relativi trattamenti di integrazione salariale.

Vediamo come e quando, secondo quanto chiarito dall’Inps con il messaggio 1699 del 10 maggio 2023.

Domande CIGO e assegno di integrazione salariale: come fare

Le aziende interessate alla trasmissione delle istanze di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le giornate in cui si è verificata l’alluvione devono utilizzare la consueta causale EONE, che identifica gli eventi oggettivamente non evitabili e che in questo caso assume il significato di “Incendi – crolli – alluvioni”.

Proprio per l’eccezionalità degli aventi rientranti in tale causale, i criteri di accesso ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria e di assegno di integrazione salariale sono semplificati secondo quanto segue:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di trenta giorni, requisito altrimenti necessario che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale CIGO (art. 5, D.Lgs. n. 148/2015) e per l’assegno di integrazione salariale FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 29, comma 8, D.Lgs. n. 148/2015 e art. 33, comma 2, del medesimo decreto);
  • non occorre informativa sindacale preventiva, essendo sufficiente che i datori di lavoro comunichino, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, alle RSA o RSU o ai sindacati territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, il numero dei lavoratori coinvolti e la durata prevedibile del periodo oggetto di intervento di integrazione salariale;
  • non occorre la dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, essendo sufficiente una relazione tecnica sintetica delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e l’attestazione dell’avvenuta sospensione delle stesse.

NOTA BENE: i datori di lavoro che avessero già inviato la domanda di accesso ai citati trattamenti con differente causale devono annullarla e presentarne una nuova; per coloro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali occorre altresì indicare, nel campo note della procedura di trasmissione della domanda di assegno di integrazione salariale, che la nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”.

Casi particolari: mancata ripresa dell’attività lavorativa

Nel caso i in cui i datori di lavoro non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dell’alluvione per impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale è presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, con applicazione dei criteri semplificati sopra illustrati e con allegazione del relativo verbale o autocertificazione  del datore di lavoro.

NOTA BENE: la mancanza di qualsiasi elemento istruttorio non allegato all’atto della domanda non ne determina la reiezione ma l’attivazione del supplemento istruttorio da parte della Sede Inps competente.

Inoltre, se la data di presunta ripresa dell’attività aziendale dichiarata dal datore di lavoro non possa essere rispettata per motivate ragioni, è possibile chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso, senza pregiudizio della domanda presentata.

Quando presentare la domanda

Le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Domande CISOA

Per richiedere il trattamento Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) i datori di lavoro interessati devono presentare apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

Tali trattamenti non possono superare il limite massimo mensile di importo previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015 pari, per il 2023, a € 1.321,53 lordi (circolare Inps n. 33 del 3 febbraio 2023).