Bene non inerente? Costi indeducibili e ricavi esclusi dal reddito d’impresa

La Corte di Cassazione con sentenza 4365 del 13 febbraio 2023 ha chiarito che i costi dei beni d’impresa  sono indeducibili mentre i componenti positivi derivanti dal suo utilizzo vanno esclusi dal reddito d’impresa.

La Corte di cassazione si è pronunciata nell’ambito di una causa instaurata da una società contribuente al fine di impugnare un avviso di accertamento recante maggiore Ires, Irap e Iva, fondato sul recupero di costi indeducibili per difetto di inerenza.

I costi in questione riguardavano un’imbarcazione da diporto detenuta in leasing dalla società e che, secondo gli accertatori, era, di fatto, in uso personale di uno dei soci e dei suoi familiari.

L’Ufficio finanziario aveva contestato il carattere commerciale dell’utilizzo dell’imbarcazione, riscontrando la sussistenza di una fattispecie inquadrabile nei contratti simulati in frode al fisco, finalizzata a conseguire risparmi ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e delle accise.

CTP e CTR avevano rigettato l’impugnazione della società contribuente, ritenendo corretta l’esclusione della natura commerciale dell’utilizzo cui era destinata la barca e concludendo che il contratto concluso configurasse un’ipotesi di elusione fiscale.

La Suprema corte ha confermato l’indeducibilità dei costi in questione per difetto di inerenza, evidenziando come, nel caso in esame, non rilevava tanto accertare la natura reale o fittizia dell’interposizione: quanto accertato era di per sé sufficiente per escludere, con riguardo alla società mera intestataria, l’inerenza dei costi relativi all’imbarcazione.

Questo in quanto l’utilizzo della barca era comunque estraneo all’attività dell’impresa.

Dopo aver rigettato, sul punto, le doglianze sollevate della società contribuente, la Corte di cassazione ha invece ritenuto fondato il motivo con cui la medesima ricorrente aveva lamentato la mancata decurtazione delle imposte relative agli atti dei quali era stata esclusa la natura commerciale.

Sin dal primo grado del giudizio, infatti, la società aveva rilevato una contraddittorietà nella posizione dell’Ufficio finanziario il quale, accertato l’uso personale e non commerciale della barca, ne aveva disconosciuto i costi ma, nel contempo, non aveva escluso dall’accertamento i ricavi conseguiti dall’utilizzo a nolo di quel bene.

E anche secondo i giudici di Piazza Cavour, la riconosciuta estraneità del bene all’attività commerciale dell’imprenditore, importando l’indeducibilità dei relativi costi, doveva comportare l’esclusione dal reddito d’impresa dei corrispondenti componenti positivi derivanti dall’utilizzo di quel bene.