Agenzia Riscossione -faq aggiornate sulla rottamazione Quater

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione con un comunicato del 12 maggio ha aggiornato ed integrato, sul proprio sito internet, le risposte alle domande più frequenti concernenti la definizione agevolata

 Come aderire alla definizione agevolata? Tutti i chiarimenti

Come detto l’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione.

La domanda può essere presentata utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  1. in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata;
  2. in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

A tutti i contribuenti che hanno aderito entro il nuovo termine, l’Agenzia invierà entro il 30 settembre 2023, una “Comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata nella domanda, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

Definizione agevolata, come pagare le somme dovute

Specifica la FAQ n. 8 dell’Agenzia delle Entrate e riscossione che i canali per provvedere al pagamento sono i seguenti:

  • sito istituzionale;
  • app EquiClick;
  • domiciliazione sul conto corrente;
  • moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
    • sportelli bancari;
    • uffici postali;
    • home banking;
    • ricevitorie e tabaccai;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • postamat;
  • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

ATTENZIONE: I pagamenti sono considerati regolari se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza.

Ciò vuol dire che, a seguito del differimento stabilito, il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023 si considera regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023, dato che il 5 cade di domenica.

NOTA BENE: In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Si ricorda, per completezza di informazione che è stato il cosiddetto Decreto omnibus ad ufficializzare il differimento dei termini in precedenza annunciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con comunicato del 21 aprile 2023. Più tempo, dunque, è stato concesso:

  • per la comunicazione delle somme dovute da parte di Aedr,
  • per il pagamento delle somme dovute e dei relativi interessi.

Decreto Omnibus, le nuove date della definizione agevolata

È stato stabilito:

  1. il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (Rottamazione-quater) che era stato fissato, inizialmente, al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023;

e a cascata:

  1. il differimento al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata;
  2. il differimento dei termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata.

I termini, in quest’ultimo caso, sono stati così rivisti:

  • dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 è stata posticipata la scadenza per il pagamento della prima o unica rata;
  • in caso di pagamento rateale, si potrà versare il dovuto in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo.

NOTA BENE: In caso di pagamento rateale dal 1° novembre 2023 saranno dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo.