Ricongiunzione contributiva. Al via le comunicazioni telematiche Inps/Casse

La ricongiunzione contributiva per iiliberi professionisti (L. n. 45/1990) è ora più snella grazie alla Convenzione quadro tra l’INPS e le Casse ed Enti previdenziali per il reciproco scambio di comunicazioni telematiche.

Ricongiunzione contributiva, cos’è

In via generale, l’istituto della ricongiunzione consiste nella unificazione presso un solo ente di tutti i contributi, anche figurativi, volontari e da riscatto, versati dal lavoratore in diversi Enti o Casse previdenziali, al fine della liquidazione di un’unica pensione. L’obiettivo è quello di consentire al lavoratore di concentrare presso un solo Ente le proprie posizioni assicurative così da evitare un frazionamento che dia luogo a singole pensioni di importo modesto e conseguire così una pensione unica liquidata in base a tutta la contribuzione realmente accumulata.

La ricongiunzione, che può avvenire sia verso il FPLD, sia verso le Gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO. è una facoltà riconosciuta anche ai liberi professionisti dalla L. n. 45/1990.

Domanda e liquidazione

La ricongiunzione contributiva è riconosciuta su domanda dell’interessato all’Ente di previdenza presso il quale vengono versati i contributi, che deve comprendere tutti i periodi di contribuzione sempre che gli stessi non abbiano dato titolo alla liquidazione di una pensione diretta.

L’operazione, sempre onerosa, è comunque deducibile.

Una volta accettata la domanda, le pensione viene liquidata in base ai requisiti e ai criteri previsti nella Gestione di riferimento.

Convenzione Inps–Casse previdenziali

Con messaggio 1739 del 12 maggio 2023, l’Inps comunica l’avvenuta Convenzione quadro con le Casse Professionali per lo scambio telematico di comunicazioni relative alla ricongiunzione.

In luogo infatti del precedente sistema di comunicazione mediante raccomandata o Pec, la Convenzione quadro prevede tale modalità telematica al fine di rendere più agevoli e rapide l’istruttoria e la liquidazione della pensione per i liberi professionisti.

Nella fase di prima attuazione, peraltro, lo scambio telematico è limitato alla richiesta della Cassa professionale firmataria, in qualità di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’Inps e all’invio dello stesso da parte dell’Istituto.

La piena operatività avverrà solo a seguito del completamento delle procedure informatiche di ciascuna Parte firmataria e dei relativi colloqui telematici, previa apposita comunicazione da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa attraverso posta elettronica.

Per l’avvio dell’iter di convenzionamento le Casse professionali devono scrivere all’indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.