8,5,2 per mille 2023 istruzioni per i sostituti. Dematerializzazione rinviata

Nulla cambia nelle regole per l’anno 2023 per l’invio delle schede con le scelte dell’otto, cinque e due per mille: le modalità di trasmissione delle schede che i sostituti d’imposta devono adottare per la campagna dichiarativa 2023 sono rimaste invariate.

Il decreto ominbus ha, di fatto, rinviato alle dichiarazioni relative al 2023 (dunque da trasmettere nel 2024), l’applicazione della nuova disciplina in tema di dematerializzazione delle schede introdotta dal Decreto Semplificazioni fiscali (articolo 2 del Dl 73/2022).

Pertanto, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2023, i sostituti continueranno a ricevere le buste con le schede dai propri assistiti, per consegnarle ad un intermediario o a Poste Italiane S.p.A. al fine del tempestivo invio all’Agenzia delle Entrate e, comunque, entro le scadenze previste.

A tal fine, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini ha emanato un provvedimento che definisce le modalità e i termini di trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023.

Decreto Ominibus, rinviata la dematerializzazione delle scelte dell’8, 5 e 2 per mille

Il provvedimento 155303/2023   dell’Agenzia delle Entrate è stato emanato in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 17, comma 2, del Decreto legge n. 51/2023.

Tale norma prevede che, anche per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti trasmettano all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF presentate dai propri dipendenti secondo le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

L’articolo 17 in questione dispone che le modalità di trasmissione delle schede siano disciplinate con apposito provvedimento agenziale.

Tenuto conto delle ragioni dello slittamento – finalizzate a coordinare i tempi necessari alle Entrate per elaborare le specifiche tecniche con quelli delle campagne dichiarative – il Direttore Ruffini ha definito i termini e le modalità di trasmissione delle schede da parte dei sostituti d’imposta, confermando le stesse regole previste per il periodo d’imposta precedente.

NOTA BENE: Si ricorda che l’effettuazione della scelta per la destinazione di parte dell’Irpef allo Stato, ad enti religiosi, al sociale o a partiti politici è facoltativa.

Modalità di trasmissione dei dati contenuti nel modello 730-1 per l’anno d’imposta 2022

In pratica, i sostituti d’imposta devono trasmettere i dati contenuti nel modello 730-1 2023 all’Agenzia delle Entrate per il tramite di un ufficio postale o di un soggetto incaricato della trasmissione telematica (intermediario).

Le schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, devono essere contenute nell’apposita busta allegata al provvedimento che ha approvato il modello 730/2023 con le relative istruzioni, oppure in una normale busta di corrispondenza.

ATTENZIONE: Entrambe le buste devono essere debitamente sigillate e contrassegnate sui lembi di chiusura dal contribuente.

Procedure diverse a seconda che le schede vengano consegnate ad un intermediario oppure ad un ufficio postale; vediammo quali:

  1. in caso di consegna all’intermediario, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna che dovrà indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno espresso la preferenza. Gli intermediari devono, poi, rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1;
  2. in caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi.

Per quanto riguarda le tempistiche della consegna, specifica il provvedimento n. 155303/2023 che gli intermediari inviano i dati:

  • entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023;
  • entro il 15 ottobre 2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2023.

ATTENZIONE: la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti è solo in via telematica.