Inps, ulteriori indicazioni sul nuovo regolamento in materia di autotutela

Con la circolare del 17 maggio 2023, n. 47, l’Istituto Previdenziale illustra il nuovo “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela”, adottato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione del 18 gennaio 2023, n. 9.

Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 275 del 27 settembre 2006.

L’emanazione del nuovo Regolamento deriva dalla necessità di prevedere nuove regole, termini e procedure in ragione delle nuove competenze acquisite dall’Istituto, in seguito:

  • all’incorporazione degli Enti previdenziali disciolti;
  • alle riforme legislative succedutesi nel tempo che hanno determinato l’introduzione di nuove prestazioni istituzionali.

Campo di applicazione

Il regolamento in oggetto si applica a tutti i provvedimenti di competenza dell’Istituto.

L’Istituto Previdenziale può intervenire – tramite lo strumento dell’autotutela – sui propri provvedimenti al fine di eliminare vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto (non prevedibile al momento

dell’adozione del provvedimento).

L’obiettivo è quello di migliorare il rapporto con gli utenti e ridurre l’incidenza dei contenziosi.

Il procedimento di autotutela potrà concludersi con uno dei seguenti provvedimenti amministrativi:

  • annullamento d’ufficio;
  • rettifica;
  • convalida;
  • revoca.

Responsabile del procedimento

La responsabilità del procedimento di autotutela è affidata al Direttore della Struttura organizzativa – centrale o territoriale – ove  è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento.

Avvio del procedimento

L’avvio del procedimento può avvenire:

  • su iniziativa del dirigente dell’area competente o del funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha emanato il procedimento viziato;
  • su iniziativa di coloro che ne hanno interesse in modalità telematica o a mezzo PEC;
  • nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, potrà essere avviato anche a seguito dell’instaurazione di ricorso giudiziario o amministrativo.

Il Responsabile avvia il procedimento qualora nel corso di un giudizio si siano verificati i presupposti legittimanti l’esercizio del potere di autotutela.

NOTA BENE: L’avvio del procedimento di autotutela deve essere comunicato all’interessato e agli eventuali controinteressati entro determinati termini e con apposite modalità.

Si specifica che la comunicazione di avvio del procedimento non sospende il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria.

Potranno intervenire nel procedimento anche:

  • gli Istituto di Patronato;
  • i soggetti portatori di interessi pubblici o privati;
  • i soggetti portatori di interessi diffusi come associazioni o comitati nei casi in cui il provvedimento possa arrecare loro un pregiudizio.

Istruttoria

L’Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, durante la fase dell’istruttoria deve:

  • provvedere alle comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento;
  • procedere all’acquisizione della documentazione, la verifica della stessa e delle informazioni utili alla definizione del procedimento.

Ai fini dell’istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà richiedere anche il parere del competente Ufficio del Coordinamento legale.

La fase dell’istruttoria dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni dal suo avvio ovvero:

  • dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio;
  • dalla data di presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte;
  • dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.

Conclusione del procedimento

Il procedimento si intende concluso con l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti: annullamento d’ufficio, rettifica, convalida o revoca.

Il provvedimento dovrà essere adottato dal Direttore della Struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame.

Il provvedimento deve indicare:

  • l’Ufficio responsabile del provvedimento oggetto di riesame;
  • l’istruttoria compiuta, la motivazione (elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione), la prestazione o il diritto riconosciuti o disconosciuti in sede di autotutela;
  • il termine e dell’Autorità presso la quale potrà essere presentato un eventuale ricorso.

Il provvedimento assunto in autotutela deve essere comunicato all’interessato e agli altri eventuali controinteressati, agli Istituti di patronato, agli intermediari qualificati e ai rappresentanti legali intervenuti nel procedimento.

Annullamento d’ufficio

L’annullamento d’ufficio determina la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità (in seguito potrà essere emanato un nuovo atto sostitutivo del precedente).

Ai fini dell’annullamento bisogna considerare:

  • le ragioni di interesse pubblico che giustificano l’annullamento del provvedimento;
  • un ragionevole limite temporale trascorso dall’emanazione del provvedimento;
  • gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il provvedimento di annullamento deve essere assunto entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.

Rettifica

La rettifica presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, tramite la correzione/eliminazione delle incongruenze determinate da un errore materiale o di calcolo, o errori su dati anagrafici.

Pertanto, la rettifica non inficia la validità del provvedimento.

Il provvedimento di rettifica deve essere adottato dal Responsabile entro 30 giorni dall’avvio del procedimento.

Convalida

La convalida comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento.

Nello specifico, la convalida si adotta nei seguenti casi:

  • eliminazione delle parti viziate;
  • integrazione delle parti mancanti o insufficienti;
  • correzione di eventuali contrasti tra motivazione e dispositivo;
  • eliminazione o sostituzione delle clausole invalidanti o l’inserimento di clausole necessarie.

NOTA BENE: Bisogna considerare le ragioni di interesse pubblico, la durata ragionevole del tempo trascorso e l’interesse alla salvaguardia degli interessi già prodotti.

Il provvedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.

Revoca

Con la revoca il provvedimento viene ritirato con effetto non retroattivo.

Pertanto, si determina l’inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti.

La revoca può essere adottata nei casi in cui ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:

  • sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, non è più opportuna la perdurante efficacia del provvedimento;
  • mutamento della situazione di fatto sottesa al rilascio del provvedimento;
  • rivalutazione dell’interesse pubblico originario, salvo per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Il provvedimento di revoca deve essere assunto entro il termine di 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.