Obbligo vaccinale ai militari: non può essere generico

La Corte Costituzionale con sentenza 25 del 20 febbraio 2023 ha statuito che l’obbligo vaccinale per i militari deve essere impiegato  in particolari condizioni operative: vanno indicate le patologie che si intendono contrastare.

E’ costituzionalmente illegittima la disposizione del Codice dell’ordinamento militare che autorizza a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa.

La Coorte è stata chiamata a pronunciarsi nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 206-bis del menzionato Codice, introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n91/2016 per come promosso dal Tribunale militare di Napoli in riferimento all’art. 32 della Costituzione.

La questione era stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di una causa che verteva sulla responsabilità penale di un tenente colonnello dell’Aeronautica, imputato del reato di disobbedienza continuata aggravata, dopo che lo stesso, inserito nel cronoprogramma propedeutico ad una particolare missione che comportava il completamento di una profilassi vaccinale, si era più volte sottratto all’ordine emesso dal superiore in grado, di presentarsi per la somministrazione, rendendosi così “non impiegabile” per l’operazione in parola.

Una legge che intenda imporre un obbligo vaccinale – si legge nel testo della decisione – non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale.

E’ proprio attraverso l’individuazione del trattamento vaccinale che la legge può operare il corretto bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva.

Si tratta di un’indicazione essenziale anche per consentire, alla stessa Consulta, il sindacato di non irragionevolezza della scelta di imposizione del vaccino.

Atteso che la disposizione censurata, invece, non contiene nemmeno l’elenco delle profilassi vaccinali che possono essere imposte al militare in base alle variabili condizioni di impiego, deve concludersi che essa non adempia alla necessità che il trattamento sanitario sia “determinato”, così come imposto dall’articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

In definitiva –  si legge nelle conclusioni della sentenza – finché il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire “determinatezza” al menzionato trattamento sanitario “il comma 1 dell’art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare”.