Smartphone per attività professionale? L’acquirente non è consumatore

La Corte di Cassazione con ordinanza 5097 del febbraio 2023 ha statuito che non è consumatore chi acquista un bene destinato alla propria attività professionale, anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo, a meno che l’uso professionale sia da considerare del tutto marginale.

Il Tribunale, nella specie, aveva accolto le ragioni di un avvocato il quale, dopo aver acquistato uno smartphone, aveva convenuto la società che glielo aveva venduto in considerazione della sussistenza di vizi della cosa venduta.

E’ stato accolto, in particolare, il ricorso con cui l’azienda aveva lamentato violazione e falsa applicazione di legge, per avere, l’organo giudicante nel merito, riconosciuto in capo al professionista la qualifica di consumatore nonostante lo stesso avesse confessato, nel corso dei gradi di giudizio, di avere acquistato lo smartphone in parola per scopi professionali.

Il ricorso è stato giudicato manifestamente fondato dalla Suprema corte, e ciò alla luce di quanto sancito nell’art. 3 del (Codice del consumo), disposizione, questa, che definisce il consumatore quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

Al riguardo – ha precisato la Cassazione – “è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell’assunzione della veste di consumatore l’elemento significativo non è il non possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto”.

Nella vicenda in esame, tuttavia, era stato considerato irrilevante il fatto che l’acquirente “si sarebbe avvalso del telefono acquistato anche per fare fronte ad esigenze lavorative”, ed era stato assunto, invece, quale elemento sufficiente per la qualifica di consumatore, la mancata fatturazione dell’acquisto.

In questo modo, però, il Tribunale si era posto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità la quale, in materia, aveva evidenziato che non può essere considerato consumatore un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l’esercizio della sua attività professionale.