Bonus Zona logistica semplificata. Codice tributo per la compensazione

La legge finanziaria per il 2018 – legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – ha introdotto agevolazioni e semplificazioni fiscali a favore di imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nella Zona logistica semplificata (Zls).

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 25 del 24 maggio 2023 ha fissato l’apposito codice tributo da indicare nel modello F24 .

Credito d’imposta Zona logistica semplificata (Zls): comunicazione

La norma stabilisce che i soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione. Le modalità per la presentazione di detta comunicazione sono state diffuse con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 6 giugno 2022 il quale ha anche aggiornato e sostituito il modello di comunicazione.

Il bonus si utilizza in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate.

NOTA BENE: I beneficiari possono prendere visione dell’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione accedendo al proprio cassetto fiscale, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus Zona logistica semplificata: codice tributo

Per la fruizione dei benefici fiscali a favore delle imprese insediate nei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale, la risoluzione 25 del 24 maggio 2023 indica il seguente codice tributo da inserire nell’F24:

  • 6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

La cifra, specifica la risoluzione n. 25/2023, va inserita nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va scritto l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.