Videosorveglianza lavoratori, sanzioni dal Garante privacy

Con comunicato stampa del 26 maggio 2023 pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Garante privacy rende nota l’avvenuta comminazione di una sanzione pecuniaria ad una nota azienda di abbigliamento, colpevole di aver installato sistemi di videosorveglianza in modo non conforme a quanto stabilito dal Regolamento europeo, dal Codice privacy e dallo Statuto dei lavoratori.

Vediamo nel dettaglio la vicenda.

Videosorveglianza, quando è ammessa

Tema spinoso e delicato, la videosorveglianza dei lavoratori in azienda poggia su due pilastri essenziali, la privacy e i diritti dei lavoratori, e sul difficile contemperamento degli stessi con le esigenze di verifica della produttività aziendale da parte del datore di lavoro.

Se, infatti, da un lato la materia della videosorveglianza ha un impatto evidente sulla privacy tale da aver reso necessaria l’emanazione del GDPR per rafforzare a livello europeo quanto già contenutonello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), dall’altro lato occorre tutelare il datore di lavoro nell’esigenza di gestire e verificare la produttività della propria azienda.

Dal combinato disposto della normativa europea e italiana emerge che, in generale, il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori è vietato se non preceduto da accordi collettivi con le RSU o RSA contenenti la regolamentazione del funzionamento e dell’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.

Qualora invece l’accordo non venga raggiunto, o nel caso in cui in azienda non siano presenti le rappresentanze sindacali, il datore di lavoro deve rivolgersi all’Ispettorato del Lavoroterritoriale per chiedere ed ottenere un’autorizzazione all’installazione dell’impianto con istanza motivata.
Non è quindi sufficiente che i dipendenti siano semplicemente a conoscenza dell’installazione dell’impianto grazie ad un comunicato o ad un cartello informativo.

La violazione di tali prescrizioni è disciplinata e penalmente sanzionata dal combinato disposto degli artt. 4 e 38 della legge n. 300 del 1970.

Il provvedimento del Garante privacy

A dare il via all’indagine del Garante è stata la segnalazione di un sindacato che denunciava l’illecita installazione di sistemi di videosorveglianza in diversi punti vendita della società, presente in Italia con oltre 160 negozi; in particolare, veniva lamentato il mancato accordo con i rappresentanti dei lavoratori o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, come detto procedure indispensabili per bilanciare la sproporzione esistente tra la posizione datoriale e quella di lavoratore.

La società aveva giustificato l’installazione delle apparecchiature con la necessità di difendersi da furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, ma gli accertamenti del Garante hanno evidenziato che tutti i negozi erano dotati di almeno tre videocamere attive 24 ore al giorno 7 giorni su 7 nelle aree riservate ai lavoratori e ai fornitori.

In numerosi punti vendita l’installazione dei sistemi di videosorveglianza non aveva però, come detto, rispettato la normativa in materia di controllo a distanza. Non è sufficiente infatti, ha sottolineato il Garante, limitarsi ad informare gli interessati della presenza dell’impianto e del suo funzionamento attraverso informative affisse nelle zone antistanti quelle oggetto di ripresa.

La sanzione

Tenuto conto del numero rilevante di dipendenti coinvolti, del fatto che la violazione ha riguardato diversi punti vendita, e della assenza di autorizzazione o di accordo con le rappresentanze sindacali, il Garante privacy (provvedimento 2 marzo 2023) ha quindi comminato alla società una sanzione di 50 mila euro.