Bonus investimenti Mezzogiorno e ZES 2023: domande al via dal 8 giugno 2023

Si aggiorna il modello per richiedere il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle zone economiche speciali (ZES) e nei comuni del sisma del Centro Italia.

L’utilizzo della nuova versione del modello per la presentazione della comunicazione è consentita a partire dall’8 giugno 2023.

L’aggiornamento del modello è stato approvato con provvedimento dell’1 giugno 2023 per recepire le novità della Legge di Bilancio 2023.

Le novità della Legge di Bilancio 2023

L’articolo 1, comma 265 della legge di Bilancio per il 2023 ha modificato i commi 98 e 108 dell’articolo 1 della L. n. 208 del 2015, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il successivo comma 267 dell’articolo 1 della legge di Bilancio per il 2023 ha modificato l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del DL n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES nonché il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS.

Quindi per dare attuazione alle nuove previsioni, consentendo ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES e nelle ZLS secondo il nuovo quadro normativo, è stato necessario approvare un nuovo modello di comunicazione per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del nuovo modello la possibilità di indicare gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Nuovi termini di presentazione

Con il nuovo provvedimento, tra l’altro, sono stati ridefiniti i termini di presentazione del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, da utilizzare per la richiesta dei predetti crediti d’imposta relativi a investimenti realizzati dal 2016 al 2022.

La ridefinizione si è resa necessaria per esigenze di semplificazione e al fine di garantire i controlli ed evitare possibili intenti frodatori.

Nel concreto, la comunicazione per le spese sostenute nel 2023 potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, tramite il software “CIM23”, che sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia a partire dall’8 giugno 2023.

Da questa stessa data e fino al 31 dicembre 2024 per gli investimenti effettuati nel 202 dovrà quindi essere utilizzata la nuova versione del modello, che consentirà alle imprese interessate di inviare le comunicazioni relative ai soli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati a partire dal 1° gennaio 2023.

I soggetti che intendono beneficiare dei crediti d’imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, invece, dovranno inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2023 utilizzando il vecchio schema di domanda.

Come già sopra evidenziato, la presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della nuova versione del modello è consentita invece a partire dall’8 giugno 2023.

La comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle entrate:

-direttamente dal beneficiario;

-tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale;

-tramite gli intermediari, come professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti.

A cosa serve il Modello

Il modello può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il modello va utilizzato anche dai soggetti che, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, intendono accedere:

-al credito d’imposta ZES;

-credito d’imposta ZLS.

Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti avviati dal 1° gennaio 2016, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale.

Per gli investimenti nelle zone economiche speciali e nelle zone logistiche semplificate sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi DPCM istitutivi, rispettivamente, della zona economica speciale e della zona logistica semplificata ovvero dalla data di entrata in vigore delle modifiche ai DPCM istitutivi per gli investimenti che ricadono nelle aree interessate dalle modifiche stesse. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Esclusioni dal credito d’imposta

Alle imprese in difficoltà è precluso l’accesso al credito d’imposta. Per i crediti d’imposta ZES e ZLS sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.

Come utilizzare il credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate il relativo modello F24 è scartato.