Fondo assicurativo: totalizzazione dei contributi e assegno straordinario

Con il messaggio del 5 giugno 2023, n. 2078 l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla totalizzazione dei contributi utili ai fini dell’accesso all’Assegno straordinario del Fondo assicurativo, con diritto alla liquidazione di una sola pensione.

In particolare, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale dipendente delle imprese assicuratrici ha previsto la possibilità di anticipare la facoltà di totalizzazione della contribuzione già accreditata:

  • presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti (FPLD);
  • presso l’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti Gestione dei Lavoratori dello spettacolo e dei Lavoratori sportivi (PALS).

La facoltà di totalizzazione è ammessa anche per il settore delle assicurazioni e del settore del credito.

In tal senso, si forniscono le istruzioni utili per l’accesso all’assegno straordinario in considerazione della suddetta totalizzazione.

Liquidazione della pensione

Per quanto riguarda la liquidazione della pensione, i soggetti iscritti nelle predette assicurazioni potranno presentare la domanda di pensione nell’una o nell’altra gestione (FPLD e PALS).

Pertanto, coloro che – tramite la domanda di pensione – esercitano la facoltà di totalizzare le contribuzioni accreditate nella gestione FLPD e PALS hanno diritto alla liquidazione di un’unica pensione, previa la totalizzazione della contribuzione già versata e accreditata.

Tenendo conto della situazione contributiva di ogni lavoratore al momento dell’accesso alla pensione, la sede INPS interessata verificherà la gestione a carico della quale dovrà essere liquidato il trattamento pensionistico (comprensivo dei contributi versati in entrambe le gestioni).

Assegno straordinario

Si rammenta che il diritto all’assegno straordinario – subordinato al conseguimento dei requisiti di legge utili per l’accesso alla pensione – consiste in una prestazione di accompagnamento finalizzata al conseguimento della pensione al termine del periodo di esodo.

Nel caso di lavoratori titolari, oltre che di contribuzione presso ex ENPALS e FPLD, anche nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l’accertamento del requisito contributivo per il diritto a pensione alla data di cessazione dell’assegno straordinario dovrà essere effettuato valutando:

  • innanzitutto l’eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici tramite la totalizzazione dei contributi presso la gestione ex Enpals e la gestione lavoratori dipendenti;
  • nel caso in cui la verifica determini un esito negativo, l’eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del FPLD dell’Istituto.

In via residuale, il conseguimento del diritto alla pensione potrà essere riconosciuto utilizzando i contributi accreditati nelle tre diverse gestioni. In questo caso, tuttavia, la contribuzione già accreditata presso la gestione ex ENPALS potrà essere utilizzata soltanto previo trasferimento alla gestione AGO FPLD dell’Inps.