Licenziato il dipendente che insulta e minaccia, armato, il datore di lavoro

La Corte di Cassazione con ordinanza 6584 del 6 marzo 2023 ha definitivamente confermato il licenziamento per giusta causa intimato a una guardia giurata a seguito della contestazione di aver minacciato e insultato il datore di lavoro, tenendo una condotta particolarmente pericolosa.

Secondo quanto emerso, il dipendente, dopo essere stato ascoltato in sede di presentazione delle giustificazioni relative ad altro addebito disciplinare, era uscito sul piazzale dell’azienda dove aveva estratto, in preda all’ira, la pistola dalla fondina, rivolgendo una serie di ingiurie e minacce all’indirizzo dell’amministratore delegato della società.

La Corte d’appello, investita della vicenda, aveva ritenuto che il fatto contestato al lavoratore fosse di obiettiva gravità per il suo contenuto di minaccia nei confronti del titolare del potere disciplinare e per la pericolosità della condotta dallo stesso tenuta, avendo egli, senza motivo ed in presenza di colleghi, estratto l’arma, carica e potenzialmente idonea allo sparo, in violazione di semplici ed intuitive regole di cautela.

La Suprema corte ha respinto l’impugnazione che la guardia giurata aveva promosso contro la predetta decisione.

Tra le altre doglianze, il ricorrente aveva lamentato un’erronea applicazione della nozione di insubordinazione, in relazione alla connessa necessità del verificarsi di un pregiudizio per la società datrice di lavoro.

Motivo, questo, che secondo gli Ermellini non si confrontava con le effettive ragioni della decisione, nella quale la valutazione di gravità della condotta non concerneva solo il profilo di ribellione all’autorità datoriale, titolare del potere disciplinare, ma risultava specificamente collegata alle particolari modalità con le quali si era estrinsecato il comportamento addebitato, da ritenersi particolarmente pericolose e minacciose, in quanto accompagnate dall’estrazione dalla fondina di un’arma carica.

Era peraltro irrilevante, in tale contesto, che i fatti contestati si fossero svolti non all’interno dei locali ma sul piazzale esterno dell’azienda.