Diritto di accedere ai dati sulla geolocalizzazione per il dipendente

Con il Provvedimento del 14 settembre 2023 il Garante della privacy ha inflitto una sanzione di 20.000 euro nei confronti di una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato un riscontro idoneo alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti.

I tre lavoratori, allo scopo di appurare la correttezza della propria busta paga, avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto.

Quindi avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti dallo lo smartphone fornito dalla società, al cui interno era stato installato un sistema di geolocalizzazione, grazie a cui si permetteva agli operatori di individuare il tragitto da effettuare per raggiungere i contatori. Si erano infine rivolti al Garante della privacy per un reclamo non avendo ricevuto dal datore di lavoro una risposta esauriente.

L’Autorità durante l’istruttoria ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, a fronte della chiarezza e dell’analiticità delle domande, tra l’altro non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata a indicare le modalità e le finalità secondo cui venivano trattati. Questa condotta è stata ritenuta illecita secondo principi desumibili dalla normativa sulla privacy.

Dalla rilevazione del GPS, infatti, come ha sottolineato il Garante della privacy, deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, quindi, una conoscenza dei dati personali, quantomeno nel momento in cui è avvenuta la lettura dei contatori. Il Garante ha in seguito ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste.

Il Garante ha sottolineato che la società, anche nel caso in cui non avesse ritenuto di poter dare pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le domande di accesso, ricordando il diritto dell’interessato di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.