Chiarimenti Inps su congedo maternità
Il messaggio dell’Inps n. 3951 del 9 novembre 2023 fornisce chiarimenti sul congedo di maternità. Nel complesso, una lavoratrice madre ha diritto di astenersi dal lavoro nei 2 mesi precedenti e nei 3 mesi successivi al parto. Ma può anche scegliere di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi. O entro i 5 mesi successivi al parto con l’approvazione di medici specialisti.
L’indennità giornaliera per le lavoratrici in congedo è dell’80% della retribuzione. Il padre lavoratore può ricevere l’indennità per la durata del congedo di maternità o la parte residua che spetterebbe alla madre in caso di situazioni particolari. Per l’adozione o l’affidamento preadottivo nazionale o internazionale, il congedo di maternità spetta per 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia o in Italia. Questo periodo può essere fruito in modo parziale o frazionato entro i 5 mesi dall’ingresso del minore.
La circolare del 4 febbraio 2008 dice che la lavoratrice che prende in affidamento non preadottivo un minore ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo di 3 mesi entro i 5 mesi dall’affidamento, sia in modo continuativo che frazionato, indipendentemente dall’età del minore all’atto dell’affidamento. Il messaggio dell’Inps del 9 novembre 2023 si sofferma sulla durata del congedo di maternità in presenza di un decreto di collocamento provvisorio a scopo adottivo. Il congedo di maternità per i genitori collocatari è di 3 mesi, non 5, come chiarito in precedenza.
La locuzione “collocamento a scopo adottivo” nei provvedimenti di collocamento provvisorio non equivale a un affidamento preadottivo, e quindi si applica il comma 6 dell’art. 26 del d.lgs. 151/2001, riconoscendo un massimo di 3 mesi di congedo di maternità. I restanti 2 mesi possono essere fruiti solo al perfezionamento dell’adozione o affidamento preadottivo.