Parità di genere: esonero contributivo per datori lavoro con certificazione
Con Messaggio n. 4614 l’INPS comunica l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere (disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo), di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006.
Si avvia pertanto la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per coloro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023.
Lo Studio Cafasso & Figli, ha una struttura dedicata alla consulenza sull’invio del Modello. Per informazioni e necessità: previdenza@cafassoefigli.it.
Si sottolinea che in assenza del certificato noi potrà essere fatta alcuna domanda.
La scadenza per la trasmissione delle domande è fissata per il 30 aprile 2024.
L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui.
Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008.
Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di
accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in oggetto.
L’elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 è disponibile al seguente link:
Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 – il cui contenuto deve ritenersi integralmente richiamato – sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione dell’esonero contributivo introdotto dalla citata legge n. 162/2021.
Al paragrafo 7 della citata circolare è stata data evidenza dello specifico modulo telematico “PAR_GEN” da utilizzare per le richieste di esonero contributivo, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto del 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.
Si rende noto che sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023”.
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:
1) I dati identificativi del datore di lavoro;
2) La retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
3) L’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
4) La forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
5) Il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;
6) La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.
Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel sopracitato limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
Per le aziende con lo stato “Accolta”, i fondi a disposizione verranno ripartiti tra le stesse e avranno una durata triennale, dalla data di validità del certificato stesso.
Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, nell’ipotesi di insufficienza di dette risorse, l’esonero – in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale – sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.