Verbale di accertamento dell’Ispettorato: impugnazione

La Corte di Appello di Perugia con sentenza del 9 aprile 2024 ha statuito che l’impugnazione in sede giurisdizionale del verbale di accertamento dell’Ispettorato del lavoro con obbligazioni contributive non è ammissibile, in quanto atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro. 

Al centro del dibattito vi è infatti l’impugnazione di un verbale di accertamento emesso dall’Ispettorato territoriale del lavoro: ebbene, il giudice d’appello ha rilevato che l’atto impugnato ha funzione endoprocedimentale, cioè riguarda gli atti preparatori che si compiono prima del provvedimento finale, ed è dunque privo di efficacia esecutiva o sanzionatoria. 

La domanda doveva quindi considerarsi espressione di un mero interesse di fatto privo di giuridica rilevanza, inidoneo dunque a fornire una legittimazione processuale o un interesse ad agire. 

La Corte ha confermato la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso dell’impresa. La Corte ha sostenuto che il verbale di accertamento, in quanto atto endoprocedimentale, non è autonomamente impugnabile e che l’appellante non aveva interesse ad agire fino all’emissione di un’ordinanza ingiunzione.