Contratto occasionale in agricoltura: obblighi e sanzioni per i datori di lavoro
Con la circolare n. 102 del 2023 l’INPS ha fornito “le prime indicazioni” amministrative sul lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), previsto in maniera non strutturale, unicamente per il biennio 2023-2024, a seguito delle previsioni contenute nei commi da 342 a 354, dell’art. 1 della legge n. 197/2022. Appare singolare osservare la “velocità” dei chiarimenti intervenuti dopo che è trascorso un anno dalla entrata in vigore della disposizione e dopo che, in questo anno, qualcuno avrà pur utilizzato tale tipologia. I lavori occasionali sono quelli riferibili alle mansioni previste nei contratti collettivi di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e possono riguardare anche lavorazioni connesse che si svolgono in determinati periodi dell’anno come, ad esempio, la molitura delle olive o la vinificazione.
La nota dell’Istituto precisa, in via preliminare, che da un punto di vista contributivo non sono applicabili le disposizioni riguardanti le agevolazioni sia per il datore che per il lavoratore: ciò in quanto queste ultime hanno l’obiettivo di incentivare i rapporti di lavoro stabile, cosa incompatibile con le prestazioni occasionali.