Esenti i benefit legati alla mobilità sostenibile

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 74 del 21 marzo 2024, ha reso noto che la fruizione dei servizi di mobilità sostenibile, contenuti in un piano di welfare aziendale, e utilizzati tramite apposita APP, avendo finalità di utilità sociale, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR e quindi non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

Una società ha intenzione di realizzare un’APP per l’accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, nell’ambito del welfare aziendale, destinata ai propri dipendenti.

La società ha quindi chiesto all’Agenzia delle entrate se tali flexible benefit possano fruire della non imponibilità.

L’Agenzia delle entrate, afferma che si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all’esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, nonché promuovere l’uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.

 L’Agenzia delle entrate a tal proposito ha ritenuto che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir.