Regolamento delle ZLS: semplificazioni per le imprese

Entrerà in vigore il 17 aprile 2024 il decreto che disciplina le Zone logistiche semplificate (ZLS) adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese.

La ZLS zona logistica semplificata può essere istituita nelle Regioni dove sia presente almeno una area portuale con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti.

La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate.

Per l’istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.