Responsabilità penale per il commercialista che appone il visto leggero

La Corte di Cassazione con sentenza 14954 del 11 aprile 2024 ha statuito che il rilascio, da parte di un professionista abilitato, del cosiddetto visto leggero di conformità, in difetto dei presupposti necessari, può contribuire all’integrazione dei reati tributari di dichiarazione Iva fraudolenta e di indebita compensazione di crediti inesistenti.

Il professionista, nella sua qualità di coadiutore del gestore di fatto di una Srl, era stato ritenuto responsabile per aver apposto il visto leggero e trasmesso la dichiarazione annuale Iva nella quale erano indicate fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e per aver concorso nell’utilizzare in compensazione i predetti crediti inesistenti, per un importo superiore alla soglia di punibilità.

Gli Ermellini nel caso di specie hanno dunque evidenziato come sia doveroso, da parte del professionista abilitato, procedere con la verifica dei documenti relativi ai dati esposti in dichiarazione.

Da qui la conferma della penale responsabilità del commercialista.