Indennità sostitutiva delle ferie: il caso all’esame della Cassazione

La Corte di Cassazione con ordinanza 9009 del 4 aprile 2024 ha chiarito che l’indennità compensativa delle ferie non godute deve essere computata nel calcolo contributivo dell’indennità di uscita a causa della sua natura retributiva e della sua soggezione ai contributi previdenziali.

Un dipendente, nella specie, aveva chiesto l’inserimento, nella base di calcolo, anche dell’importo riconosciuto in suo favore con sentenza della Corte d’appello, a titolo d’indennità sostitutiva delle ferie non godute in costanza del suo rapporto di impiego con il MIUR.

Ribaltando il verdetto del Tribunale, sfavorevole all’interessato, i giudici di secondo grado avevano accolto le relative ragioni e respinto le contrarie deduzioni dell’INPS.

L’Istituto previdenziale, ciò posto, si era rivolto alla Suprema corte, che ha precisato che per ipubblici dipendenti, la base contributiva dell’indennità di buonuscita è costituita da una percentuale della retribuzione annua lorda, alla quale vanno aggiunti alcuni assegni e indennità specificamente elencati dall’art. 38 del richiamato DPR e gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.