Malattia: maternità e tubercolosi, importi aggiornati per il 2024

Nella circolare n. 61 del 6 maggio 2024, l’INPS comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2024.

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2024, ad euro 56,87.

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2024, è pari a euro 50,59.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, l’INPS fa presente che i salari applicabili per l’anno 2023 saranno comunicati non appena disponibili. Nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2024, pari a 61,98 euro.

Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 di cui al decreto ministeriale 6 marzo 2024 (G.U. n. 66 del 19.03.2024).

Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2024, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

– Euro 8,33 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 9,40;

– Euro 9,40 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,40 e fino a euro 11,45; – euro 11,45 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 11,45;

– Euro 6,06 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi per l’anno 2024, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:

– 26,07% per i lavoratori liberi professionisti;

– 33,72 % per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.