CIGS imprese strategiche: nuove istruzioni procedurali

L’INPS, con la circolare n. 62 del 6 maggio 2024, fornisce le istruzioni in materia di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) spetta ai lavoratori dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività d’impresa.

Le imprese interessate dal trattamento di CIGS in oggetto devono avere in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora definiti per la loro complessità, in relazione ai quali sono già stati autorizzati, o sono in corso di autorizzazione, trattamenti straordinari di integrazione salariale.

In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il codice evento: “168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS in commento preveda il pagamento diretto ai lavoratori, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità.

In caso di prestazione anticipata con successive conguaglio in Uniemens occorre valorizzare in denuncia aziendale il nuovo codice causale “L146”, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione.

Il sostegno al reddito spettante ai lavoratori dipendenti, per le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia determinato in misura pari a quello previsto per le integrazioni salariali ovvero all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.