Apprendistato stagionale: nota del’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 795 del 2024, ha fornito alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello ai fini dello svolgimento di attività stagionali.
Il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”.
La regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni, nel rispetto del principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio.
Da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.