Cantieri mobili: nasce la patente a punti

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto-legge 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008.

In particolare, è stato interamente riscritto e sostituito l’art. 27, denominato ora “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008.

Nelle more del rilascio della patente è, comunque, consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV (cantieri temporanei o mobili), salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di cui sopra di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 14 (provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

Fatto salvo quanto previsto nelle more del rilascio della patente e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di un’impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023, per un periodo di sei mesi.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’art. 100, c. 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.