Superbonus: chiarimenti su data di emissione e sconto integrale in fattura

Con la risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento dellosconto integrale collegato ad operazioni di Superbonus, specificando ulteriormente i dubbi sorti in merito alla data di emissione della fattura in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio.

Nella risposta agenziale si parte dal ricordare quanto più volte specificato in diversi documenti di prassi in tema di detrazioni: per le persone fisiche, inclusi i professionisti, e gli enti non commerciali, secondo il principio di cassa, le spese vengono considerate sostenute alla data del pagamento effettivo. Se c’è uno sconto “integrale” in fattura e quindi nessun pagamento, si deve considerare la data di emissione della fattura come riferimento.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, chiarisce che se l’emissione della fattura per i servizi forniti non avviene contemporaneamente al pagamento (incluso il riconoscimento di uno sconto) e il documento presenta quindi due date diverse (una della realizzazione dell’operazione, ossia del pagamento, anche tramite uno sconto equivalente, e una successiva di trasmissione al Sistema di Interscambio), se la seconda data è conforme ai termini legali (inclusi i cinque giorni dopo un eventuale rifiuto), allora la fattura è considerata correttamente emessa e lo sconto correttamente applicato.