Esenzioni nomina consulenti ADR: nuovi chiarimenti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso una nuova Circolare inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”.

Il DM si applica alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto DM, ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.

La Circolare in esame chiarisce altresì, in materia di formazione, che la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.