Lavoratori eterorganizzati: nullo il licenziamento ritorsivo
Il Tribunale di Civitavecchia sezione Lavoro, con sentenza del 15 maggio 2024, ha esaminato il caso una lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento comminatole dalla società presso cui lavorava, ritenendolo illegittimo e ritorsivo.
La ricorrente aveva iniziato a lavorare per la società convenuta nel 2021, con un rapporto che assumeva avesse assunto carattere subordinato nel 2022.
Inizialmente, i turni di lavoro erano basati sulle disponibilità della lavoratrice, ma successivamente erano stati imposti unilateralmente dalla società.
La società datrice aveva giustificato il licenziamento con il rifiuto della lavoratrice di accettare le nuove condizioni contrattuali.
La ricorrente, per contro, sosteneva che il licenziamento era stato una rappresaglia a sue richieste di chiarimenti e rivendicazioni economiche.
Da qui il ricorso alle vie giudiziarie.
Il Tribunale, dopo aver riconosciuto che il rapporto di lavoro rientrava nella definizione di eteroorganizzazione, ha dichiarato il licenziamento nullo, ritenendolo ritorsivo, e ha ordinato la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro.