Lavoratore in CIGS all’estero e non disponibile? 

La Corte di Cassazione con ordinanza. 12787 del 10 maggio 2024 si è occupata di un caso di licenziamento per giusta causa riguardante un lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Nel caso in esame, il dipendente era stato licenziato a seguito della contestazione disciplinare di essersi reso indisponibile durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) nonché recato all’estero senza comunicarlo. 

La Corte d’Appello, in particolare, aveva ritenuto il licenziamento legittimo, concludendo che: il lavoratore, durante il periodo di CIGS, aveva l’obbligo di rimanere a disposizione dell’azienda; la sua assenza ingiustificata, nonché la mancata comunicazione del viaggio all’estero, avevano causato un danno patrimoniale all’azienda. 

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, rilevando la violazione dell’obbligo di disponibilità e il danno patrimoniale subito dall’azienda.